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Come si fa ad
aprire un agriturismo?
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Il requisito
basilare è che bisogna essere imprenditori agricoli e
dimostrare che oltre il 50% del proprio reddito deriva dallo
svolgimento di un'attività agricola. Accertato questo,
bisogna iscriversi all'elenco regionale dei soggetti
abilitati e inoltrare specifica domanda al sindaco del
proprio comune per conseguire l'autorizzazione. il sindaco
ha quindi tempo novanta giorni per fare i dovuti
accertamenti e rilasciare l'autorizzazione: passato il
termine, anche in assenza di risposta, la domanda viene
considerata accolta. Attenzione a informarsi bene sui
requisiti igienico sanitari e non che devono avere i locali
in cui si pensa di strutturare l'agriturismo. In parte sono
quelli previsti dai regolamenti comunali delle abitazioni
civili, in parte sono stabiliti da ciascuna legge regionale
di regolamento dell'attività agrituristica. Spesso sono
previsti interessanti finanziamenti a tasso agevolato per
chi apre un'attività agrituristica..
Di seguito è
riportata la normativa nazionale relativa all'attività
agrituristica... buona lettura!!!
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Legge Nazionale
5 Dicembre 1985, n. 730
Disciplina dell'Agriturismo
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ARTICOLO 1.
- Finalità dell'intervento.
L'agricoltura, in armonia con gli indirizzi di politica
agricola della CEE e con il piano agricolo nazionale, con i
piani agricoli regionali e con i piani di sviluppo
regionali, viene sostenuta anche mediante la promozione di
forme idonee di turismo nelle campagne, volte a favorire lo
sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo, ad
agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone
rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il
miglioramento delle condizioni di vita, a meglio utilizzare
il patrimonio rurale naturale ed edilizio, a favorire la
conservazione e la tutela dell'ambiente, a valorizzare i
prodotti tipici, a tutelare e promuovere le tradizioni e le
iniziative culturali del mondo rurale, a sviluppare il
turismo sociale e giovanile, a favorire i rapporti tra la
città e la campagna. |
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ARTICOLO 2.
- Definizione di attività agrituristiche.
Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le
attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli
imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice
civile, singoli od associati, e da loro familiari di cui
all'art. 230 bis del codice civile, attraverso
l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di
connessione e complementarità rispetto alle attività di
coltivazione del fondo, silvi-coltura, allevamento del
bestiame, che devono comunque rimanere principali. Lo
svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle
norme di cui alla presente legge, non costituisce
distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli
edifici interessati. Rientrano fra tali attività:
a) dare
stagionalmente ospitalità anche in spazi aperti destinati
alla sosta di campeggiatori;
b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e
bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri ivi
compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;
c) organizzare attività ricreative o culturali nell'ambito
dell' azienda.
Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi
prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonché quelli
ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche
attraverso lavorazioni esterne.
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ARTICOLO 3.
- Utilizzazione di locali per attività agrituristiche.
Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i
locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo
ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi
esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione
dello stesso. Le regioni, nell'ambito del programma di cui
al successivo art. 10, individuano i comuni nei cui centri
abitati possono essere utilizzati per attività
agrituristiche gli edifici destinati a propria abitazione
dall'imprenditore agricolo che svolga la propria attività in
un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo comune o in
comune limitrofo. Le leggi regionali disciplinano gli
interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente
ad uso dell'imprenditore agricolo a fini dell'esercizio di
attività agrituristiche. Il restauro deve essere eseguito
nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed
architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle
caratteristiche ambientali delle zone interessate. |
ARTICOLO 4.
- Determinazione di criteri e limiti dell'attività
agrituristica.
Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche dell'intero
territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri,
limiti ed obblighi amministrativi per lo svolgimento
dell'attività agrituristica in funzione dell'azienda e del
fondo interessato, nel rispetto di quanto disposto dalla
presente legge. Le regioni disciplinano altresì la
sospensione e la revoca delle autorizzazioni di cui all'art.
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ARTICOLO 5.
- Norme igienico - sanitarie.
I requisiti degli immobili e delle attrezzature da
utilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti dalle
regioni. La produzione, la preparazione, il confezionamento
e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti
alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 ,
e successive modifiche e integrazioni. |
ARTICOLO 6.
- Elenco regionale.
Le regioni istituiscono l'elenco dei soggetti abilitati
all'esercizio delle attività agrituristiche ai sensi
dell'art. 2 della presente legge. L'iscrizione è condizione
necessaria per il rilascio dell' autorizzazione comunale di
cui all'art. 8. L'elenco è tenuto da una commissione
nominata con decreto del presidente della giunta regionale.
L'iscrizione nell'elenco è negata, a meno che abbiano
ottenuto la riabilitazione, a coloro:
a) che abbiano
riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato,
condanna, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442,
444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti
in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione
degli alimenti previsti in leggi speciali;
b) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive
modificazioni, o siano stati dichiarati delinquenti
abituali. Per l'accertamento delle condizioni di cui al
comma precedente si applicano l'art. 606 del codice di
procedura penale e l'art. 10 della legge 4 gennaio 1968, n.
15. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali che
regolino la materia, gli interessati richiedono alla regione
un certificato provvisorio di idoneità ai fini del rilascio
dell'autorizzazione comunale, fermo restando quanto previsto
nel precedente comma.
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ARTICOLO 7.
- Disciplina amministrativa.
I soggetti di cui al primo comma dell'art. 2, che intendono
svolgere attività agrituristiche, devono presentare al
comune, ove ha sede l'immobile, apposita domanda contenente
la descrizione dettagliata delle attività proposte, con
l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli
edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico, della
capacità ricettiva, dei periodi di esercizio dell'attività e
delle tariffe che intendono praticare nell'anno in corso. La
regione stabilisce i documenti, pareri e autorizzazioni da
allegare alla domanda, fra i quali in ogni caso la
documentazione dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92
del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773 , e all'art. 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59.
Fino a quando la regione non abbia disciplinato la materia,
la domanda deve essere corredata, oltre che dalla
documentazione di cui al precedente secondo comma, da:
a) copia del
libretto sanitario rilasciato alla o alle persone che
eserciteranno l'attività;
b) parere favorevole dell'autorità sanitaria competente
relativo ai locali da adibire all'attività;
c) copia della concessione edilizia, ove necessaria,
corredata della relativa documentazione;
d) certificato di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 6.
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ARTICOLO 8.
- Autorizzazione comunale.
Il sindaco provvede sulle domande di cui al precedente art.
7 entro novanta giorni dalla loro presentazione. Trascorso
tale termine senza pronuncia la domanda si intende accolta.
Il sindaco, entro trenta giorni dall'accoglimento della
domanda o dalla scadenza senza pronuncia del termine di cui
al primo comma, rilascia un'autorizzazione che abilita allo
svolgimento delle attività nel rispetto dei limiti e delle
modalità stabilite nell'autorizzazione medesima.
L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento
amministrativo. Al provvedimento di autorizzazione si
applica l'art. 19, commi quarto e quinto, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 . Non si
applicano le disposizioni di cui alla legge 16 giugno 1939,
n. 1111. |
ARTICOLO 9.
- Determinazione delle tariffe.
Entro il 31 luglio di ciascun anno gli interessati devono
presentare al comune una dichiarazione contenente
l'indicazione delle tariffe che si impegnano a praticare per
l'anno in corso. |
ARTICOLO 10.
- Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione di
aree rurali.
La regione, in armonia con gli indirizzi della
programmazione nazionale e regionale e con la pianificazione
territoriale, redige il programma agrituristico e di
rivitalizzazione di aree rurali. Il programma stabilisce gli
obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio
regionale, individua le zone di prevalente interesse
agrituristico e i comuni di cui all'art. 3, secondo comma,
coordina le iniziative di cui ai successivi articoli 12, 13,
14 e 15. Il programma redatto sulla base delle proposte
degli enti locali sentite le autorità di amministrazione e
gestione delle riserve e dei parchi naturali e le
associazioni e organizzazioni agrituristiche operanti nella
regione. Le proposte devono contenere:
a) la
perimetrazione delle zone;
b) l'elenco delle iniziative agrituristiche in atto;
c) la sintetica indicazione del patrimonio di edilizia
rurale esistente suscettibile di utilizzazione
agrituristica;
d) la descrizione delle caratteristiche naturali,
ambientali, agricole e culturali delle zone, con particolare
riguardo al patrimonio storico ed artistico;
e) le previsioni sulle potenzialità agrituristiche, tenuto
conto anche delle strutture esistenti per la ricezione e la
somministrazione di alimenti e bevande.
Il programma trasmesso al Ministero dell'agricoltura e delle
foreste e al Ministero del turismo e dello spettacolo.
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ARTICOLO 11.
- Attività di studio e di ricerca e formazione
professionale.
La regione, anche in collaborazione con le associazioni e le
organizzazioni agrituristiche e con gli enti locali,
promuove attività di studio e di ricerca sull'agriturismo e
cura, mediante opportune iniziative, la formazione
professionale. |
ARTICOLO 12.
- Promozione dell'offerta agrituristica.
La regione incentiva e coordina, anche in collaborazione con
le associazioni e le organizzazioni agrituristiche e con gli
enti locali, attraverso idonee forme di pubblicità e
propaganda, la formazione dell'offerta agrituristica
regionale e sostiene la realizzazione di progetti-pilota per
iniziative aziendali e interaziendali a carattere
sperimentale. Il Ministero del turismo e dello spettacolo,
d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste,
provvede a idonee forme di pubblicità e diffusione delle
iniziative regionali. |
ARTICOLO 13.
- Interventi degli enti locali e piani integrati di
interventi straordinari.
Le comunità montane, i comprensori e le associazioni di
comuni, o, in mancanza di questi i comuni compresi in
ciascuna delle zone di prevalente interesse agrituristico,
si associano nelle forme stabilite dalle leggi regionali e
statali per redigere un piano integrato di interventi
straordinari, ove ritenuto necessario per le caratteristiche
delle zone, con l'indicazione dettagliata delle dotazioni
civili e sociali occorrenti per la realizzazione
dell'attività agrituristica. Il piano integrato di
interventi straordinari è approvato dalla regione che ne
determina il relativo finanziamento. |
ARTICOLO 14.
- Incentivi agli imprenditori agricoli ed alle iniziative
collegate all'agriturismo.
Nelle zone di prevalente interesse agrituristico, le regioni
concedono incentivi agli imprenditori agricoli per attività
agrituristiche. Le regioni possono altresì concedere gli
incentivi di cui al presente articolo, sentiti gli enti
locali interessati anche in attesa dell'approvazione del
programma agrituristico regionale e dell'individuazione
delle zone di prevalente interesse agrituristico tenuto
conto del piano di sviluppo regionale, del programma
agricolo regionale e dei piani zonali di sviluppo agricolo
se esistenti. Ogni anno le regioni trasmettono al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste e al Ministero del turismo
e dello spettacolo una relazione sullo stato di attuazione
dei programmi agrituristici regionali e sugli incentivi
erogati ai sensi del presente articolo. |
ARTICOLO 15.
- Regioni a statuto speciale e province autonome.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano disciplinano la materia oggetto della
presente legge ai sensi delle rispettive norme statutarie e
delle norme di attuazione. |
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